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“Ci arriva notizia di una recentissima ordinanza di Cassazione, la n. 22083 dello scorso 5 agosto, che si pronuncia sul rigetto dell’affido paritario richiesto da un papà alla Corte d’Appello di Genova”

LO HANNO RIFERITO L'1 SETTEMBRE 2024 SULLA LORO PAGINA FACEBOOK..., I RESPONSABILI DELL'ASSOCIAZIONE 'GENITORI PER SEMPRE MESSINA'

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“Ci arriva notizia di una recentissima ordinanza di Cassazione, la n. 22083 dello scorso 5 agosto, che si pronuncia sul rigetto dell’affido paritario richiesto da un papà alla Corte d’Appello di Genova”. Lo hanno riferito l’1 settembre 2024 sulla loro Pagina Facebook…, i responsabili dell’Associazione ‘Genitori per Sempre Messina’!

Così prosegue la nota diffusa dai componenti del Sodalizio associativo:

  • “il tribunale aveva disposto i consueti due pomeriggi a settimana e due pernotti al mese con il figlio undicenne, e il giudice di seconde cure aveva concesso su reclamo paterno il solo allargamento dei fine settimana alternati dal venerdì all’uscita di scuola fino alla domenica sera. La motivazione? Una relazione dei servizi sociali che sosteneva che il minore stesse già benino così, e che quindi non c’era motivo di andare oltre un cauto allargamento del weekend”;
  • “su questa relazione si era appiattita la decisione della Corte d’Appello, sposando con una clamorosa motivazione apparente l’assurdo ragionamento dei servizi territoriali, secondo cui la circostanza che un bambino sia riuscito alla fine ad adattarsi tutto sommato bene alla perdita di quotidianità con un genitore, impedisce che si possa cercare di farlo stare meglio, restituendogliela”;
  • “assente dunque qualunque seria motivazione ostativa ad una condivisione effettiva: né quella dell’allattamento al seno (nemmeno nella versione consuetamente pretesa della tenera età), né quelle della distanza tra le abitazioni o degli impegni di lavoro incompatibili”;
  • “eppure, con una decisione che appare scandalosamente incomprensibile, i giudici di Cassazione hanno rigettato l’impugnazione paterna ribaltando quel principio che i loro stessi colleghi avevano definito ormai ‘consolidato’ (Cass. 17221/2021), secondo il quale ‘il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio’ (Cass. 1993/2022)”;
  • “l’avverbio di modo ‘tendenzialmente’ dovrebbe significare che non sussistendo l’escludente delle ‘gravi ragioni ostative’ l’assetto deve tendere alla parità, pure senza dover necessariamente realizzare una spartizione rigida ed esattamente identica, ma rimanendo comunque ferma l’offerta ai figli di pari opportunità di relazione con entrambi i genitori. Sappiamo bene che nei fatti i giudizi di merito sono ancora molto lontani dal realizzare il diritto dei figli ad una parità di relazione effettiva… ma ora questa ordinanza viene a spiegarci, come se fosse applicato diffusamente e in maniera rigida, e fosse dunque necessario contenerlo e regolamentarlo, che l’assetto paritario in realtà avrebbe natura soltanto ‘tendenziale'”;
  • “come è stato possibile, nella lunghissima e faticosa evoluzione della giurisprudenza di legittimità verso un’applicazione effettiva dell’affido condiviso, giungere finalmente al traguardo del principio di diritto secondo il quale ‘la condivisione, in mancanza di serie ragioni ostative, deve comportare una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria’, enunciato per la prima volta in Cass. 19323/2020, e poi arrivare a snaturare e vanificare questo enunciato di principio affermando che il regime paritario avrebbe natura soltanto ‘tendenziale’?;
  • “come si può ragionevolmente scrivere che ‘in tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime’ sia ‘nella tutela dell’interesse morale e materiale del secondo’, e poi sostenere che ‘un assetto che se ne discosti’ può ben essere individuato dal giudice del merito, sempre ‘nell’interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità’?;
  • “la tutela dell’interesse del minore sta dunque in un assetto paritario, come afferma questa ordinanza, oppure in un assetto che se ne discosti liberamente pure in mancanza di qualunque ragione ostativa, come afferma questa stessa ordinanza appena un rigo dopo? Attendiamo che i giudici di Cassazione riescano a superare i loro evidenti problemi di schizofrenia e a dare finalmente risposte univoche alla domanda di rispetto della legge e soprattutto dei diritti relazionali fondamentali, che i minori insieme ai loro genitori separati invocano ormai da oltre diciotto anni”.

“#affidoparitario #tempiparitari #affidocondiviso”!