Ecco perché l’elezione a ‘Garante dei diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Messina’ (del Dottor Giovanni Amante messinese di 49 anni) avvenuta il 12 marzo 2024 grazie ai 17 voti di altrettanti ‘Consiglieri comunali’ è affetta da ‘Nullità Assoluta ed Insanabile’.
Ricorre che ‘il citato Amante essendo ‘ministro di Culto ortodosso’ della ‘Chiesa di San Giacomo Apostolo’ per le vigenti Leggi regionali sulla Ineleggibilità dei ‘Consiglieri comunali’ (applicabili alla Elezione del ‘Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza’)… risulta Ineleggibile ai sensi dell’Art. 9, comma 1, n. 4 della Legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.’!
Nella descritta fattispecie…, opera anche l’Articolo 60 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) previsto dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in tema di Ineleggibilità che al proprio comma 4 prescrive: “nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci”!
La superiore citata ‘Nullità Assoluta ed Insanabile’…, pone eletta ‘Ope Legis’ la seconda più votata, ovvero la professoressa Anna Maria Murdaca. Inoltre con ogni evidenza, a carico dei ‘Consiglieri comunali’ che contribuirono ad eleggere e nominare il dottor Amante nella funzione di ‘Garante dei diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Messina’ sussistono probabili ‘ipotesi di reità’ consistenti nelle previsioni dell’Articolo 323 (‘Abuso d’ufficio’) del Codice Penale che contrariamente a ciò che si sa ed è stato detto negli ultimi mesi non è stato ancora depenalizzato dai membri di Camera e Senato.
Allo stesso menzionato reato di ‘Abuso d’ufficio’, soggiacciono eventuali funzionari o ‘Consiglieri comunali’ già diffidati in data 13 marzo 2024 dal concorrere al conferimento nel ruolo di ‘Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Messina’ del dottor Giovanni Amante!



